Direttiva EU ETS per la verifica delle emissioni
All'interno dell’UE, la Direttiva EU ETS regolamenta lo scambio, attraverso un sistema di tipo cap and trade, delle quote di emissioni di gas effetto serra.
Il 13 ottobre 2003 la Commissione Europea ha approvato la Direttiva 2003/87/CE (Direttiva EU ETS) sullo scambio delle quote di emissioni di gas effetto serra. Tale direttiva obbliga gli impianti, che svolgono le attività definite nell’Allegato I, a limitare le emissioni dei gas effetto serra entro un "tetto" massimo stabilito.
La direttiva EU ETS è stata modificata attraverso la Direttiva 2008/101/CE del 19 novembre 2008 e la Direttiva 2009/29/CE del 23 aprile 2009, con l’obiettivo di perfezionare il sistema EU ETS e di estenderlo sia ad attività ulteriori e diverse rispetto a quelle considerate inizialmente, sia a gas diversi dal biossido di carbonio.
Le attività e i gas effetto serra che rientrano nel campo di applicazione dalla direttiva EU ETS sono elencati nell’Allegato I della Direttiva EU ETS.
Sistema cap and trade
Il sistema di scambio delle quote di emissioni di gas effetto serra in uso nell'Unione Europea è di tipo cap-and-trade, ovvero:
- prevede una quota massima di emissione annuale (denominata anche cap) di gas effetto serra per gli impianti stazionari che svolgono attività contemplate dalla Direttiva. La definizione dei valori massimi di emissione viene fatta secondo regole armonizzate a livello europeo;
- ogni anno i gestori degli impianti che rientrano nella direttiva EU ETS devono restituire un numero di quote pari alle tonnellate di CO2-eq emesse nell'anno solare precedente. Le quote possono essere commercializzate secondo il seguente meccanismo (denominato anche trade): gli impianti che emettono più di quanto loro assegnato dovranno acquistare quote sul mercato per compensare la differenza; gli impianti che invece riescono ad emettere quantitativi inferiori al tetto assegnato potranno vendere le quote in eccesso, oppure conservarle per utilizzi futuri
- la Direttiva EU ETS consente ai gestori di compensare le quote di emissione in eccesso anche con i crediti ottenuti attraverso progetti di attuazione congiunta (Joint Implementation o JI) e attraverso il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Meccanism o CDM), previsti nel protocollo di Kyoto.