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La Direttiva Europea Emission Trading Scheme (EU ETS)

Secondo la Direttiva EU ETS, i gestori di impianti, le cui attività rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa, devono far verificare da un Organismo accreditato le proprie emissioni annuali di gas serra e comunicarle all’Autorità Nazionale competente entro il 31 di marzo di ogni anno.

Obiettivi

Gli impianti stazionari che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione dalla Direttiva 2003/87/CE sullo scambio delle quote di emissioni di gas effetto serra (Direttiva Emission Trading o Direttiva EU ETS) sono obbligati a limitare le proprie emissioni ai valori massimi annuali a loro assegnati. Se superano tali valori, i gestori degli impianti devono acquistare, nel mercato delle emissioni, le tonnellate emesse in  eccesso rispetto alle quote assegnate. Le comunicazioni relative alle emissioni di gas effetto serra che i gestori di impianti EU ETS  inviano all’Autorità Nazionale competente devono essere accompagnate dal certificato di verifica rilasciato da un organismo accreditato, come DNV GL.

Da un’altra parte, anche i gestori di impianti che non rientrano nella direttiva EU ETS ma che sono interessati alla riduzione volontaria delle emissioni, possono richiedere la verifica dei loro inventari di gas effetto serra  e delle misure avviate per ridurle, rispetto un anno base di riferimento. A tale scopo esistono Standard di monitoraggio e rendicontazione di inventari di emissioni riconosciuti a livello internazionale come l’ISO 14064 parte 1 oppure il GHG Protocol pubblicato per il World Business Council for Sustainable Development e il Word Resources Institute. 

Vantaggi

DNV GL, riconosciuta a livello internazionale come ente indipendente e competente in materia, offre servizi di verifica, degli inventari di gas effetto serra secondo i requisiti espressi dalla Direttiva EU ETS oppure dagli Standard Volontari di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni. Essa svolge quest’attività nell’ottica di minimizzare i rischi di errore, omissione o dichiarazioni inesatte da parte dei gestori.

Oltre ai gestori di impianti EU ETS, anche le organizzazioni che volontariamente dichiarano le proprie emissioni sono interessate alla verifica delle proprie dichiarazioni da parte di un organismo accreditato indipendente, sia perché il Programma  volontario GHG a cui aderiscono (per esempio il Programma Carbon Disclosure Project o CDP) contempla tale verifica, sia perché la  presenza di un certificato di verifica offre più garanzia di credibilità all’organizzazione stessa.