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Obblighi dei gestori di impianti soggetti alla Direttiva EU ETS

La direttiva EU ETS definisce, per i gestori degli impianti soggetti alla direttiva stessa, gli obblighi di comunicazione verso l’Autorità Nazionale Competente.

In Italia la Direttiva EU ETS è stata recepita in Italia D.Lgs. n. 216 del 4 aprile 2006 e con il successivo aggiornamento avvenuto con D.Lgs. n. 30 del 13 marzo 2013 che definisce gli obblighi per i gestori degli impianti soggetti alla direttiva stessa. Ovvero:

  • richiedere all'Autorità Nazionale Competente l'autorizzazione ad emettere gas serra. Tale richiesta serve per ottenere il rilascio delle quote di emissione e prevede che l'azienda presenti una documentazione in cui siano descritti l'impianto, la tecnologia in uso o le fonti di emissioni esistenti. Il gestore aggiorna periodicamente l’Autorità Nazionale competente circa eventuali variazioni rispetto alle informazioni fornite inizialmente;
  • richiedere all'Autorità Nazionale Competente l’approvazione del Piano di Monitoraggio dell’impianto. Il Piano definisce le fonti di emissioni e le misure di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle emissioni stesse. Il Piano deve essere aggiornato se l’impianto subisce modifiche sostanziali;
  • fornire la quantificazione e la verifica, da parte di un Organismo di Certificazione accreditato, del totale annuo di emissioni;
  • comunicare all'Autorità Nazionale competente, entro il 31 marzo di ogni anno, le emissioni verificate;
  • restituire all'Autorità Nazionale Competente, entro il 30 Aprile di ogni anno, le quote di emissione CO2-eq corrispondenti alle emissioni di CO2 verificate.

Maggiori informazioni

 

Direttiva EU ETS

 

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