Verifiche emissioni ETS 2

La direttiva UE 2023/959 estende il sistema per lo scambio di quote di emissioni a nuovi settori: il trasporto stradale, gli edifici e altri settori produttivi.

Con l’introduzione dell’ETS 2, la Direttiva UE 2023/959 amplia il raggio d’azione del sistema europeo di scambio di quote di emissioni. Questo nuovo schema, che entrerà in vigore nel 2027, punta a una significativa riduzione del 42% delle emissioni di gas serra entro il 2030, rispetto ai livelli registrati nel 2005, attraverso il consolidato modello 'cap and trade'.

Principali novità

ETS 2 è l’estensione normativa del Sistema EU Emissions Trading Scheme (cosiddetto “ETS 1”) e si può considerare una delle novità più rilevanti derivanti dall’aggiornamento della Direttiva 2003/87/CE.

Si tratta della Direttiva 2023/959 UE, che determina un più ampio sistema di scambio di emissioni, definendo come obiettivi il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nei settori del trasporto stradale, degli edifici e della piccola industria, attualmente non coperti dall’ETS 1.

Il piano definito per l’ETS 2 prevede che questo sistema diventi operativo nel 2027 con una impostazione sempre di tipo “cap and trade” analogo all’EU ETS.

Il modello “cap and trade” parte dalla definizione di un obiettivo strategico che nel caso dell’ETS 2 prevede un’impostazione finalizzata alla riduzione delle emissioni del 42% entro il 2030 prendendo come punto di riferimento i livelli di emissione del 2005. Sulla base di questo “tetto massimo” di emissioni si calcolano le quote di CO2, che vengono messe a disposizione delle imprese interessate.

Quali sono i soggetti coinvolti? 

L’ETS 2 regolamenta i settori citati nell’Allegato III della direttiva 2003/87/CE per quanto attiene alle emissioni dei combustibili e dei carburanti immessi in consumo e che sono tenuti al pagamento delle accise, ad eccezione dei consumatori finali di combustibili.

I settori coinvolti sono i settori degli edifici, dei trasporti e altri settori produttivi, non già ricompresi in ETS 1, in particolare:

  • Gli edifici con qualsiasi destinazione d’uso: residenziali, commerciali e istituzionali
  • Il trasporto su strada nel quale rientrano i trasporti pubblici e privati ma dalla quale sono esclusi i mezzi agricoli
  • Le Piccole Industrie Energetiche, le imprese del manifatturiero, quelle del comparto delle costruzioni.

I combustibili considerati sono i prodotti energetici riportati all’art. 2, paragrafo 1 della Direttiva 2003/96 relativa alla tassazione dei prodotti energetici, nonché qualsiasi altro prodotto come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, o anche il carburante utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Requisiti e tempistiche di attuazione per i soggetti regolamentati (coloro che rientrano nella obbligatorietà)

Entro il 1° gennaio 2025 tutti i soggetti regolamentati devono disporre delle Autorizzazioni necessarie per poter immettere in consumo combustibili (solidi, liquidi e gassosi) relativamente alle attività elencate all’Allegato III della direttiva 2003/87/CE.

Queste imprese a partire dal 2025 hanno l’obbligo di monitorare le emissioni dei combustibili e devono comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il regolamento UE 2018/2066.

Per fare ciò devono avere un’Autorizzazione, che viene rilasciata dall’Autorità Nazionale Competente, dopo aver predisposto ed inviato il Piano di monitoraggio. Solo per l’anno 2025 relativamente alle emissioni dell’anno 2024, in forma di monitoraggio semplificata e senza validazione da parte dell’organismo terzo, per gli anni successivi le modalità di rendicontazione e comunicazione verranno eseguite a regime.

Dal 1° gennaio 2026 le imprese rientranti in ETS 2 devono farsi convalidare le quote di CO2 da un Organismo accreditato.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all'asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.

In conclusione

Le principali fasi dell’ETS 2 per i soggetti regolamentati sono:

  • Autorizzazioni alle imprese coinvolte: entro 1° gennaio 2025
  • Monitoraggio dello storico delle emissioni del 2024 con procedura semplificata
  • Monitoraggio a regime con procedura completa a partire dal 2025 (consegna del monitoraggio relativo al 2025 da effettuare entro il 30 aprile 2026)
  • Attivazione mercato con vendita all’asta delle quote di emissione nel gennaio 2027
  • Restituzione delle quote di emissione prodotte nell’anno 2027 entro il 31 maggio 2028

Come possiamo supportarti

DNV può eseguire la verifica richiesta in ambito ETS 2. La normativa stabilisce infatti, che le emissioni monitorate annualmente dall’anno 2025 devono essere verificate da un Organismo accreditato secondo il regolamento 2067/2018/UE, prima della trasmissione all’Autorità Nazionale Competente.

Come per ETS 1, la verifica delle emissioni in ambito ETS 2 è annuale e consiste nella verifica delle emissioni dell’anno precedente. La scadenza per la Comunicazione dei dati all’Autorità Competente è fissata al 30 aprile di ciascun anno; pertanto, le attività di verifica da parte dell’Organismo di Certificazione devono essere svolte prima, ossia entro i primi 4 mesi dell’anno.

L’attività di DNV prevede la verifica delle emissioni e convalida dei dati e l’emissione di una dichiarazione di verifica, il cui formato-base verrà reso disponibile dall’Autorità Competente.

Per eventuali chiarimenti, non esitare a contattarci.

Direttiva EU ETS