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Certificazione NO OGM secondo la UNI/PdR 142:2023

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Prassi di Riferimento UNI/PdR 142:2023 “Requisiti minimi per la Certificazione di Prodotti con caratteristica/requisito NON OGM”

La Prassi di riferimento definisce le regole e i requisiti minimi che gli operatori, gli organismi di certificazione e i laboratori devono rispettare per realizzare prodotti riferibili alla categoria “NON OGM – Non Organismi Geneticamente Modificati” e sostituisce il Regolamento Tecnico RT-11 "Requisiti minimi per la certificazione PRD no OGM".

Il focus di questa Prassi di riferimento sono i prodotti NON OGM sulla base dell’elenco di specie vegetali destinate ad uso alimentare o zootecnico approvate dall’Unione Europea e disponibile sul seguente sito ufficiale: webgate.ec.europa.eu/dyna2/gm-register/.

Chi può certificarsi?

  • Operatore: persona fisica o giuridica che immette in commercio un prodotto o a cui è fornito un prodotto immesso in commercio nella Comunità, proveniente da uno Stato membro o da un paese terzo, in qualunque fase della catena di produzione e distribuzione, ad esclusione del consumatore finale. 
  • Operatore multisito: Operatore costituito da una sede centrale, responsabile della pianificazione e del controllo di determinati processi/attività, e da un certo numero di siti che operano come unica entità giuridica, in cui tali processi/attività sono eseguiti completamente o parzialmente. Sia la sede centrale che i siti operano con un unico sistema di gestione. 
  • Gruppo di operatori: Insieme di operatori coordinati da un’organizzazione centrale “capofila” con la quale è stipulato un accordo contrattuale ed è condiviso lo stesso sistema di gestione. 
  • Siti omogenei: Siti che svolgono la medesima fase di processo di realizzazione del prodotto certificato in conformità della presente prassi. 

I prodotti da considerare:

Prodotti di origine vegetale: materie prime o prodotti non contenenti, non consistenti e non prodotti a partire da specie vegetali geneticamente modificate di cui al punto 1, in riferimento a: 
  • a1) prodotti alimentari ad uso umano che contengono materie prime a rischio OGM o loro derivati di cui al punto 1; 
  • a2) additivi e coadiuvanti tecnologici che contengono materie prime a rischio OGM o loro derivati di cui al punto 1. 

Per questi prodotti, l’eventuale concentrazione di materiale geneticamente modificato, causata da contaminazioni crociate, deve essere inferiore allo 0,1%

b) alimenti zootecnici il cui limite di contaminazione dello 0,9% (da intendersi come limite massimo tecnicamente inevitabile e/o accidentale nei processi di preparazione di alimenti zootecnici) è garantito dall'attività di controllo svolta dagli operatori, in riferimento alla preparazione di alimenti zootecnici che contengono materie prime a rischio OGM o loro derivati di cui al punto 1;

Animali e prodotti di origine animale: 

  • c1) animali destinati al consumo umano la cui alimentazione con alimenti zootecnici conformi al punto b) è garantita dall'attività di controllo degli operatori; 
  • c2) prodotti di origine animale ottenuti o derivati da animali conformi al punto c1), il cui processo di realizzazione è garantito dall'attività di controllo degli operatori; 
Prodotti trasformati misti:  

d) prodotti alimentari ottenuti con materie prime di origine vegetale e/o animale certificate rispettivamente secondo le tipologie a) e/o c2), presenti in quantità maggiore al 50% del peso del prodotto finito. Tale percentuale può essere raggiunta considerando una sola materia prima o la sommatoria di più materie prime. 

Tempi di transizione

Le aziende hanno a disposizione un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024. Gli audit rispetto all'attuale versione STP – food 07 sono consentiti fino al 31 dicembre 2023 incluso. A partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli audit dovranno essere condotti in base alla UNI/PdR 142:2023. Tutte le imprese certificate devono completare la transizione entro il 31 dicembre 2024. 

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