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Certificazione delle Società che forniscono Servizi energetici (ESCo)

Con la certificazione conforme alla norma UNI CEI 11352:2014, le società di servizi energetici che operano come ESCo possono dimostrare che sono in grado di fornire servizi di efficienza energetica conformi alla Norma e con garanzia di risultato, offrendo garanzie dell’efficacia e dell’affidabilità di tale servizio.

L’articolo 16 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) ha creato il contesto legislativo relativo alla procedura di certificazione volontaria per le ESCo, ovvero le società di servizi energetici che garantiscono ai propri clienti il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, accettando un rischio imprenditoriale.

La norma UNI CEI 11352, la cui ultima revisione è stata pubblicata nell’aprile del 2014, definisce i requisiti che devono possedere tali società in modo da poter garantire un buon livello di obiettività e di attendibilità nelle misure e nei sistemi che utilizzano per il miglioramento dell'efficienza energetica. I requisiti identificati includono le capacità organizzative, finanziarie, gestionali e tecniche oltre alla diagnosi, progettazione, realizzazione e verifica degli interventi migliorativi. 

Il decreto legislativo 102/2014, che recepisce in Italia la Direttiva 2012/27/UE, contiene esplicito riferimento alla UNI CEI 11352, in particolare:

  • le grandi imprese (Obblighi per le grandi aziende) sono obbligate ad eseguire una diagnosi energetica, condotta da società che forniscono servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni; tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001;
  • decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tali diagnosi dovranno essere eseguite da soggetti certificati secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339 da parte di organismi accreditati; entro lo stesso termine, ESCo ed E.G.E potranno partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.