Ritirato il Regolamento Tecnico RT-21
Dal 31 marzo Accredia ha ritirato il Regolamento Tecnico RT-21 relativo alle attività di verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione. Cosa cambia?
In conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 36/2023 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs n. 209/2024, ACCREDIA ha annunciato il ritiro del Regolamento Tecnico RT-21 a partire dal 31 Marzo 2025, come si legge dalla relativa Circolare informativa DC N. 10/2025 .
Da quella data, le relative prescrizioni non saranno più oggetto di verifica da parte degli ispettori per le commesse gestite dalle organizzazioni certificate ai sensi della normativa aggiornata.
Le verifiche continueranno per le commesse precedentemente contrattualizzate secondo il RT-21, mentre le attività di mantenimento già previste nel programma tecnico di accreditamento MS 2025, come il campionamento pratiche SGQ RT-21 e le verifiche in accompagnamento, dovranno comunque essere completate entro il 31 dicembre 2025 per garantire una gestione imparziale.
DNV, in quanto Organismo accreditato secondo lo schema SGQ RT-21:
- Può emettere nuove offerte senza considerare il RT-21.
- Ha facoltà di aggiornare o mantenere in vigore i contratti già stipulati.
- Dovrà condurre attività di valutazione della conformità seguendo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, con particolare riferimento ai contenuti ed alle modalità delle attività di verifica della progettazione, riportati nell’Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, così come previsto nell’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e confermato a seguito della pubblicazione del D.Lgs 09/2024.
· I certificati interessati saranno riemessi senza l’indicazione dell’RT-21 alla prima occasione di riemissione (modifica o rinnovo). Nel loro scopo sarà sempre essere esplicitato il processo come segue:
o ITA: Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, ai sensi della normativa vigente
o ENG: Verification of the design of the works for validation/approval, according to current regulations
· Questa dicitura dovrà essere prevista anche in caso di iter iniziale, esplicitando nello scopo di certificazione il processo di “Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, ai sensi della normativa vigente”.