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Come cambiano le agevolazioni dell’Iperammortamento con il decreto legge 87/2018 (Decreto Dignità)

Il comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Dignità dispone che il beneficio fiscale dell’iper ammortamento spetta alle imprese solo nel caso che i beni agevolabili siano installati presso strutture produttive situate nel territorio nazionale.

La disposizione non è retroattiva e si applica pertanto agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 14 luglio 2018 in poi

Sono emersi alcuni dubbi interpretativi relativi a quale fase del processo di investimento debba essere raggiunto alla data di entrata in vigore del decreto per beneficiare delle agevolazioni fiscali: la fase di effettuazione dell’investimento (consegna all’azienda del bene) o la fase dell’interconnessione del bene

Si supponga per esempio che, un’azienda italiana abbia acquistato un macchinario 4.0 per installarlo in uno stabilimento all’estero ed alla data del 14 luglio, questo macchinario sia stato consegnato all’azienda (e sia avvenuto il passaggio di proprietà), ma non sia stata ancora effettuata l’interconnessone (situazione comune perché dalla consegna, all’effettiva entrata in funzione del bene, possono trascorrere diverse settimane e poi perché l’effettiva interconnessione potrebbe richiedere ulteriori interventi). 

In questo caso l’azienda può fruire dell’iper ammortamento perché ha perfezionato l’acquisto prima del 14 luglio, anche se non ha ancora effettuato l’interconnessione. Le aziende che, invece, hanno semplicemente versato un acconto o che, per qualsiasi ragione, non hanno acquisito la proprietà del bene alla data del 14 luglio, non potranno fruire dell’agevolazione. 

Il Decreto Legge 87/2018 prevede inoltre la revoca totale del beneficio per le aziende che cedono il bene agevolato o lo destinino a strutture produttive situate all’estero (dopo averlo utilizzato in un’unità produttiva in Italia), eccezion fatta per il caso in cui la cessione o la delocalizzazione siano fatta nell’ottica di un intervento di sostituzione, secondo quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio (articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). 

Fonte: Innovation Post