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A proposito del Nuovo Codice Appalti

Prescrizioni per Organismi e Laboratori accreditati e sconti sulle garanzie per chi si è certificato.

Il Nuovo Codice Appalti (entrato in vigore lo scorso 18 Aprile 2016 con il Decreto legislativo n. 50) ha portato numerose novità nei regolamenti per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione distinti in lavori, servizi e forniture.

Il Nuovo Codice, oltre a rafforzare l’integrazione di criteri ambientali nelle decisioni di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione,  contiene alcune prescrizioni per le valutazioni di conformità svolte da Organismi e Laboratori accreditati. Per poter efficacemente svolgere la loro funzione di strumenti di qualificazione e di prova, questi soggetti dovranno considerare le prescrizioni previste dall’art.82, che attribuisce alle valutazioni di conformità sotto accreditamento un valore principale, prevedendo, solo in via subordinata e in specifiche circostanze, il ricorso da parte dell'operatore economico a mezzi di prova equivalenti.

Nel Nuovo Codice, inoltre, si conferma:
  • il requisito dell'accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17020 (Requisiti per gli Organismi di ispezione) per i soggetti chiamati alla verifica della progettazione per opere di importo superiore ai 20 milioni;
  • la certificazione (sotto accreditamento) in conformità allo standard ISO 9001 (sistemi di gestione per la qualità) per i soggetti che intendano partecipare a gare di appalto per lavori di importo pari o superiore ai 150.000 euro;
Inoltre l'art. 93 del Codice Appalti prevede sconti sulle garanzie sui contratti per i soggetti in possesso di registrazioni EMAS e ECOLABEL e per soggetti in possesso delle certificazioni: ISO 9001, rilasciata da Organismi accreditati, ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale), ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), ISO 14064-1 (inventari gas serra), ISO 14067 (carbon footprint) e ISO 27001 (sistemi di gestione per la sicurezza informatica).

L'applicazione del nuovo Codice sarà pienamente realizzata solo con la successiva approvazione dei Decreti Ministeriali e delle Linee guida previste dal Codice stesso.