Raccolta+emissioni+storiche+per+le+attivit%C3%A0+addizionali

Raccolta emissioni storiche di cui all’articolo 9bis 2 della direttiva 2009/29/CE per la definizione del cap europeo per il periodo 2013-2020.

La direttiva 2009/29/CE integra e modifica la direttiva 2003/87/CE ed estende il campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.

Sinteticamente i nuovi settori coinvolti riguardano: (per un maggior dettaglio vedi la tabella delle attività addizionali)

Combustione di carburanti
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi
Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi
Fabbricazione di prodotti ceramici
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso
Produzione di nerofumo
Produzione di acido nitrico
Produzione di gliossale e acido gliossilico
Produzione di ammoniaca
Produzione di prodotti chimici organici
Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi
Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)
Cattura, trasporto e stoccaggio geologico dei gas a effetto serra

Viene stabilito che il quantitativo comunitario di quote di emissioni da rilasciare nel periodo 2013-2020 venga adeguato per tener conto delle emissioni degli impianti che esercitano le attività addizionali incluse nel campo di applicazione. Al fine di procedere all’adeguamento del quantitativo comunitario di quote di emissioni, le Autorità Nazionali Competenti devono comunicare alla Commissione europea le emissioni storiche verificate degli impianti che rientrano nelle attività addizionali entro il 30 giugno 2010.

La Deliberazione 10/2010 è stata approvata per l’avvio della raccolta delle emissioni storiche: praticamente tutti gli impianti dei nuovi settori contemplati dalle attività addizionali, entro il 18 giugno 2010, devono quantificare le proprie emissioni relative agli anni 2005-2009, fare convalidare questi dati da un Organismo accreditato e trasmettere i dati al Ministero dell'Ambiente.

A chi interessa

I gestori degli impianti coinvolti dalla raccolta di emissioni storiche sono:

  • i gestori di impianto con emissioni associate ad almeno una delle attività addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE, non incluse nel campo di applicazione nel periodo corrente.
  • i gestori di impianto con emissioni associate ad attività di combustione che, ai sensi delle indicazioni interpretative addizionali incluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/29/CE, risultano incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020, sebbene attualmente non siano autorizzate ad emettere gas ad effetto serra per le relative fonti di emissione.

Non sono coinvolti dalla raccolta dati i gestori di impianto che abbiano già comunicato le emissioni storiche ai sensi del DL 273/2004 del 12 novembre 2004 e ai sensi della deliberazione n. 25/2007 del 25 giugno 2007, purché tali impianti non rilascino emissioni riconducibili alle casistiche descritte ai punti (a) o (b) che non siano state oggetto della raccolta dati di cui al DL 273/2004 o della deliberazione n. 025/2007.

Per sapere come procedere leggi qui.

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