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Il nuovo Regolamento prevede alcune novità nella compilazione della Dichiarazione Ambientale. Le organizzazioni per le quali è prevista entro l’11 luglio 2010 la verifica di Rinnovo della Dichiarazione ambientale o di Sorveglianza dell’aggiornamento della Dichiarazione ambientale, possono posticipare le attività previste di 6 mesi al massimo. Ecco i dettagli.

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Il 22 Dicembre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
In data 11 gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sull’adesione volontaria delle Organizzazioni all'EMAS, il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Principali novità
Le principali novità riguardano:

  • la richiesta di scrivere all’interno della Dichiarazione Ambientale una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali attraverso indicatori di prestazione. In particolare si veda l’inserimento dell’Allegato IV “Comunicazione Ambientale” per la parte relativa al punto C: “Indicatori chiave e altri indicatori esistenti di prestazioni ambientali”(rif. art. 46 del Regolamento ed All IV)

  • la richiesta di effettuare, nel caso di modifiche sostanziali, un’analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali correlati. In seguito all’analisi ambientale delle modifiche, l’organizzazione deve aggiornare l’intero sistema di gestione ambientale e i relativi documenti, compresa la dichiarazione ambientale (rif. Art. 8 “Modifiche sostanziali” del Regolamento)

  • la possibilità per le Organizzazioni di piccole dimensioni (come stabilito all’Art. 2 punto 28 del Regolamento) di prolungare la frequenza triennale a quattro anni e la frequenza annua fino a due anni, a condizione che il Verificatore Ambientale confermi che non vi sono rischi ambientali significativi, non sono previste modifiche sostanziali, l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale (rif. Art. 7 “Deroghe per le Organizzazioni di piccole dimensioni” del Regolamento)

Tempi per l’adeguamento
Per le Organizzazioni con Verifica di Prima Registrazione EMAS, dall’11/01/2010 c’è l’obbligo di conformarsi al Regolamento (CE) N. 1221/2009; non è più possibile applicare le procedure istituite dal Regolamento (CE) n. 761/2001.

Per le Organizzazioni con Verifica di Rinnovo (Annuale o Triennale) della Registrazione EMAS per le quali è prevista la verifica di Rinnovo della Dichiarazione ambientale o di Sorveglianza dell’aggiornamento della Dichiarazione ambientale entro l’11/07/2010 (possibilità di utilizzo della Deroga, di cui all’Articolo 51 “Abrogazione e disposizioni transitorie” ) c’è la possibilità di posticipare le attività previste di 6 mesi al massimo, per l’adeguamento ai requisiti del Regolamento (CE) N. 1221/09, previo accordo tra il verificatore ambientale (DNV) e gli organismi competenti (Comitato Ecolabel Ecoaudit).
I dati ambientali riportati sulla Dichiarazione Ambientale devono risalire, come stabilito anche nel nostro “Regolamento per la verifica e convalida Emas”, ad un periodo non superiore ai sei mesi dalla data prevista per la Verifica di Convalida (si richiede alle organizzazioni di aggiornare il proprio documento all’ultimo semestre disponibile).

Dal 12/07/2010 le attività di adeguamento al Regolamento (CE) N. 1221/2009 non possono più essere rinviate e devono essere svolte in conformità ai requisiti in esso contenuti. In questi casi l’aggiornamento della Registrazione EMAS viene effettuata in concomitanza ad ogni attività di verifica di sorveglianza o di rinnovo UNI EN ISO 14001:2004.

Per ulteriori informazioni
Le modalità per la richiesta della proroga sono state specificate da DNV Italia S.r.l. a tutte le Organizzazioni Clienti attraverso una circolare informativa. Si invitano le Organizzazioni che non l'avessero ricevuta a contattare la sede DNV Italia di riferimento. Le nostre sedi sul territorio rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Data: 15 February 2010

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