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Nel 2013 la Direttiva Emissions Trading (ETS) allargherà il proprio ambito di applicazione a nuovi settori industriali. A seguito della Deliberazione 10/2010, le aziende coinvolte sono immediatamente chiamate a quantificare, verificare e comunicare le proprie emissioni storiche (2005-2009) al Ministero dell'Ambiente, entro il 18 giugno 2010.

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Lo scorso 28 maggio sono state pubblicate le linee guida per l'applicazione della Deliberazione 10/2010 che richiede la raccolta dei dati sulle emissioni storiche (dal 2005 al 2009) per gli impianti operanti dei nuovi settori previsti dalla Direttiva 2009/29/CE sull'Emissions Trading.
La Direttiva 2009/29/CE, che integra e modifica la direttiva 2003/87/CE, ha infatti esteso il campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.
Sinteticamente i nuovi settori coinvolti riguardano: (per un maggior dettaglio vedi la tabella delle attività addizionali)

Combustione di carburanti
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi
Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi
Fabbricazione di prodotti ceramici
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso
Produzione di nerofumo
Produzione di acido nitrico
Produzione di gliossale e acido gliossilico
Produzione di ammoniaca
Produzione di prodotti chimici organici
Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi
Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)
Cattura, trasporto e stoccaggio geologico dei gas a effetto serra

Con questa nuova Direttiva viene stabilito che il quantitativo comunitario di quote di emissioni da rilasciare nel periodo 2013-2020 sia adeguato per tener conto delle emissioni degli impianti che esercitano le attività addizionali incluse nel campo di applicazione. Al fine di procedere al suddetto adeguamento, le Autorità Nazionali Competenti devono comunicare entro il 30 giugno 2010 alla Commissione europea le emissioni storiche verificate degli impianti che rientrano nelle attività addizionali.

Ne deriva che gli impianti dei nuovi settori contemplati dalle attività addizionali devono quantificare le proprie emissioni relative agli anni 2005-2009, fare convalidare questi dati da un Organismo accreditato e trasmettere i dati al Ministero dell'Ambiente, entro il 18 giugno 2010.

I gestori degli impianti coinvolti dalla raccolta di emissioni storiche sono:

  • i gestori di impianto con emissioni associate ad almeno una delle attività addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020 ai sensi della Direttiva 2009/29/CE, non incluse nel campo di applicazione nel periodo corrente.
  • i gestori di impianto con emissioni associate ad attività di combustione che, ai sensi delle indicazioni interpretative addizionali incluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/29/CE, risultano incluse nel campo di applicazione per il periodo 2013-2020, sebbene attualmente non siano autorizzate ad emettere gas ad effetto serra per le relative fonti di emissione.

I moduli da utilizzare per la raccolta dati sono disponibili sul sito del Ministero dell'Ambiente, insieme ad una guida esplicativa, utile alla identificazione degli impianti e dei gestori interessati dalla raccolta dati, basata sulla Guidance Europea. Sono state predisposte quattro versioni del modulo, ogni versione risulta valida per un definito gruppo di attività.
Il gestore di impianto è tenuto ad utilizzare il modulo che risulta predisposto per l’attività svolta. Laddove il gestore svolga più di un’attività è tenuto ad inviare un numero di moduli pari al numero di attività svolte, anche se tali attività risultano coperte dalla stessa versione del modulo (per esempio: il gestore di un impianto di produzione di acido adipico ed acido nitrico è tenuto ad inviare due moduli nella versione 2, uno per ogni attività).

I gestori degli impianti coinvolti devono:

  • Compilare il modulo od i moduli necessari in tutte le loro parti, salvare ogni modulo in formato excel (o excel compresso .zip) e firmarlo con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

  • Contattare un verificatore ETS riconosciuto al fine di far effettuare la verifica dei dati raccolti;

  • Inviare il modulo od i moduli necessari, comprensivi dell’attestato di verifica relativo ad ogni singolo modulo all’indirizzo ras.consultazioni@minambiente.it, mediante e-mail recante come oggetto "Raccolta dati CAP Europeo 2013-2020” entro il 18 giugno 2010.

DNV è Organismo Accreditato in ambito EU ETS ed è il partner ideale per eseguire la verifica dei dati raccolti sulle emissioni storiche.
Se cerchi maggiori informazioni o per richiedere la nostra collaborazione, non esitare a contattarci.

Data: 18 June 2010

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Se gestisci un impianto industriale contemplato tra le attività addizionali previste dalla Direttiva 2009/29/CE, devi quantificare le emissioni relative agli anni 2005-2009, fare convalidare questi dati da un Organismo accreditato e trasmettere i dati al Ministero dell'Ambiente, entro il 18 giugno 2010.
DNV è Organismo Accreditato in ambito EU ETS ed è il partner ideale per eseguire la verifica dei dati raccolti sulle emissioni storiche. Se cerchi maggiori informazioni o per richiedere la nostra collaborazione, contattaci subito!.

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